Gentile Cliente,
è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 27 settembre 2022 – n.152 del Mite che stabilisce le condizioni alle quali i rifiuti da demolizione e costruzione cessano di essere un rifiuto.
Si tratta, quindi di un vero e proprio regolamento che stabilisce criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti di origine minerale (di cui all’art.2, comma 1, lettere a dello stesso decreto) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come tali ai sensi dell’art.184 – ter del d.lgs 152/2006 (T.U. Ambiente).
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
I criteri secondo i quali un rifiuto, come sopra definito, cessa di essere tale è che l’aggregato sia sottoposto a operazioni di recupero e che soddisfi i criteri di cui all’Allegato 1 del decreto.
L’aggregato recuperato deve quindi soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c T.U. Ambiente).
Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) dell’allegato 1.
Impieghi
L’aggregato. recuperato è utilizzabile per gli scopi elencati nell’Allegato 2 (articolo 4) ed è possibile marcarlo CE secondo le norme armonizzate che ne definiscono la destinazione di uso: EN 13242, EN 12620, EN 13139, EN 13043, EN 13055-1 e EN 13055-2, EN 13450, EN 13383-1-
Sistema di gestione
Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dallo stesso Decreto.
Quali servizi possiamo offrirti?
Consulenza tecnica ai fini dell’ottenimento della Certificazione ISO 9001 e ISO 14001.
Siamo un Laboratorio di prove che esegue i test analitici previsti dal Decreto.